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Agenzia di SERVIZI

LAVORI DELEGATI ... NESSUN TITOLO....NESSUNA LICENZA ..LAVORARE SUBITO !!!

LAVORI DELEGATI ... NESSUN TITOLO....NESSUNA LICENZA ..LAVORARE SUBITO !!! - PROGETTO LAVORO SICURO
Le persone da noi formate, potranno lavorare in proprio come lavoratori autonomi o aprirsi un'Agenzia di Servizi Giudiziari.

Aprire un'Agenzia di Servizi Giudiziari NON NECESSITA DI NESSUN TITOLO O LICENZA

Un regio decreto del 1931 (Art. 115 R.D. 18.6. 1931, n° 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) stabiliva che per avviare un’agenzia disbrigo pratiche amministrative era necessaria la licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura.... 
Oggi, questa autorizzazione è stata sostituita dalla semplice denuncia di inizio attività da presentare al Comune dove avrà sede l’impresa.,fermo restando i requisiti soggettivi : possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931; assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafiarequisiti oggettivi: disponibilità di locali anche presso un'abitazione o dominio on line

N.B. La figura del ns.Tecnico Operativo del Tribunale "Agente dei Servizi Giudiziari", non è da confondere con il Consulente Tecnico d'Ufficio che è un ausiliario del Giudice ed è nominato dallo stesso o dalle parti, e deve avere determinati requisiti professionali oltre ad essere iscritto in uno specifico albo e la formazione con i corsi di laurea triennali,di tecnici giuridici o giudiziari(SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI) atti a ricoprire determinati ruoli direttivi specifici nella Pubblica Amministrazione-dove i corsi giuridici sono a livello universitario e costituiscono materie di concorso per l'accesso ai ruoli amministrativi dell'Amministrazione Giudiziaria-Penitenziaria e della Polizia Giudiziaria, oltre ad avere  sbocchi professionali di diverse figure giuridiche e con diverse competenze ...Cancelliere M.Damiani

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - PROGETTO LAVORO SICURO
LAVORARE SUBITO !
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività. L'art.49 del d.l. 78/10, come convertito dalla legge 30.7.2010 n.122, nel riscrivere l'art.19 della legge 241/90, ha introdotto la c.d. SCIA: seganalazione certificata d'inizio attività.


Si tratta di un istituto nato per accellerare l'iter burocratico da espletare per inziare un'attività, in modo da favorire la libera iniziativa privata e, di riflesso lo sviluppo economico

LAVORO AUTONOMO REQUISITI PER I CITTADINI EXTRACOMUNICTARI

LAVORO AUTONOMO  REQUISITI PER I CITTADINI EXTRACOMUNICTARI - PROGETTO LAVORO SICURO

I cittadini extracomunitari che intendono iniziare un'attività di lavoro autonomo, per la quale non è richiesta alcuna abilitazione o autorizzazione, sono tenuti ad acquisire, presso la Camera di Commercio competente, per la sede in cui verrà insediata l'attività autonoma, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività stessa (Art. 39 DPR 394/1999 modificato dal DPR 334/2004).

L'attestazione è necessaria sia nel caso d'attività di lavoro autonomo esercitata in qualità di imprenditore individuale, sia nel caso di socio prestatore d'opera nell'ambito di società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

Una volta acquisita l'attestazione in Camera di Commercio, questa deve essere presentata alla Questura, anche tramite procuratore, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso nel territorio Italiano.