Aprire un'Agenzia di Servizi Giudiziari NON NECESSITA DI NESSUN TITOLO O LICENZA.
Un regio decreto del 1931 (Art. 115 R.D. 18.6. 1931, n° 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) stabiliva che per avviare un’agenzia disbrigo pratiche amministrative era necessaria la licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura....
Oggi, questa autorizzazione è stata sostituita dalla semplice denuncia di inizio attività da presentare al Comune dove avrà sede l’impresa.,fermo restando i requisiti soggettivi : possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931; assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia. requisiti oggettivi: disponibilità di locali anche presso un'abitazione o dominio on line
N.B. La figura del ns.Tecnico Operativo del Tribunale "Agente dei Servizi Giudiziari", non è da confondere con il Consulente Tecnico d'Ufficio che è un ausiliario del Giudice ed è nominato dallo stesso o dalle parti, e deve avere determinati requisiti professionali oltre ad essere iscritto in uno specifico albo e la formazione con i corsi di laurea triennali,di tecnici giuridici o giudiziari(SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI) atti a ricoprire determinati ruoli direttivi specifici nella Pubblica Amministrazione-dove i corsi giuridici sono a livello universitario e costituiscono materie di concorso per l'accesso ai ruoli amministrativi dell'Amministrazione Giudiziaria-Penitenziaria e della Polizia Giudiziaria, oltre ad avere sbocchi professionali di diverse figure giuridiche e con diverse competenze ...Cancelliere M.Damiani






